| ARTICOLO 1 Denominazione È costituita l’Associazione denominata Amici di Villa Obizza-Associazione Daniele Verga . ARTICOLO 2 Associati L’Associazione, che non ha scopo di lucro, è costituita dalle persone fisiche che hanno partecipato all’atto costitutivo e dalle altre persone che successivamente aderiscono alla Associazione condividendone gli scopi e che sono ammesse con decisione insindacabile del Consiglio Direttivo.Il Consiglio Direttivo, oltre ad ammettere Soci ordinari, può accogliere altre persone come Soci aderenti senza diritto di voto.I componenti la Associazione partecipano ad essa, svolgono la loro attività e prestano la propria opera a titolo gratuito. ARTICOLO 3 Sede La sede della Associazione è attualmente in Ricengo (CR) presso il Municipio in Via Roma 8. Con semplice delibera del Consiglio Direttivo questi potrà trasferire la sede legale altrove ma sempre nel Comune di Ricengo, senza che ciò comporti una modifica dello Statuto. ARTICOLO 4 Durata L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assemblea generale dei Soci in sede straordinaria. ARTICOLO 5 Scopo L’Associazione è apolitica, apartitica e non ha scopo di lucro e si propone di agevolare la conservazione, la valorizzazione e la gestione della Villa Obizza, contribuendo in tal modo alla tutela di un patrimonio culturale, la cui conservazione e conoscenza sono di interesse pubblico. Essa si propone di promuovere ogni attività che persegua gli scopi statutari, in particolare raccogliendo fondi pubblici e privati da indirizzare ai predetti scopi e potrà promuovere studi, ricerche, pubblicazioni, mostre, convegni e manifestazioni culturali.Questi obiettivi sono perseguiti con tutti i mezzi consentiti dalla legge, in particolare: - Promuovendo su tutto il territorio nazionale convegni, incontri, dibattiti, iniziative culturali e formative - Promuovendo presenze su tutti i mezzi di informazione, televisivi, radiofonici, giornalistici - Promuovendo su tutto il territorio nazionale e internazionale , a livello regionale, provinciale e comunale gruppi locali che – in collaborazione tra loro, con le altre organizzazioni che perseguono identici fini e sotto la guida dell’ Associazione “Amici di Villa Obizza”, realizzano ogni opportuna campagna culturale e informativa. ARTICOLO 6 Organi Gli Organi della Associazione sono - L’Assemblea; - Il Consiglio Direttivo; - Il Presidente; - 1 Vicepresidente; - 1 Tesoriere; - 1 Segretario; - 3 consiglieri ARTICOLO 7 L’Assemblea L’Assemblea è costituita da tutti i componenti della Associazione.L'Assemblea generale è convocata dal Consiglio Direttivo a mezzo del suo Presidente.Anche in mancanza di formale convocazione, le adunanze si tengono validamente e deliberano qualora siano intervenuti tutti i componenti della Associazione.I verbali delle adunanze della Assemblea sono redatti dal segretario, nominato dal Presidente.L’Assemblea si riunisce – di massima - almeno una volta l’anno. ARTICOLO 8 Voto - Deleghe - Maggioranza nella Assemblea GeneraleSono ammessi all'Assemblea ed esercitano il diritto di voto gli Associati in regola con il pagamento dei contributi associativi. Ogni Associato ammesso all'Assemblea ha diritto ad un voto. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di tanti Associati che rappresentino almeno la metà dei voti spettanti a tutti gli Associati aventi diritto di partecipazione all’Assemblea stessa e – in seconda convocazione – con qualunque numero di Associati.Le deleghe possono essere conferite solo ad altro Associato, che non potrà riceverne più di una.Le deliberazioni dell'Assemblea, tanto in prima che in seconda convocazione, si intendono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei voti degli Associati intervenuti alla riunione, in proprio o per delega. Le eventuali astensioni non sono conteggiate ai fini di tale maggioranza.Per le modifiche statutarie o l’anticipato scioglimento dell’Associazione è necessaria sia in prima che in seconda convocazione la presenza e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.L’Assemblea decide le linee generali dell’azione associativa, nomina il Consiglio Direttivo previa determinazione del numero dei componenti. ARTICOLO 9 Il Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 membri ad un massimo di 7 membri, tutti associati.I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.Il Consiglio si riunisce periodicamente in date prefissate, oppure su richiesta del Presidente o di almeno un terzo dei suoi membri, ogni qualvolta sarà ritenuto necessario.Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri. Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.Anche in mancanza di formale convocazione, le adunanze sono validamente costituite qualora siano intervenuti tutti i membri del Consiglio.La convocazione è fatta dal Presidente almeno.Delle riunioni devono essere redatti su apposito libro in verbali sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.Le riunioni sono presiedute dal Presidente della Associazione, o, in mancanza, da altro membro designato dal Consiglio stesso.Il Consiglio Direttivo nomina il Presidente.Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri, anche un vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario ed i ConsiglieriNel quadro degli orientamenti indicati dall’assemblea il Consiglio Direttivo: - determina gli indirizzi dell’attività dell’Associazione ed adotta ogni provvedimento atto a garantire la gestione delle attività istituzionali; - ha il potere di ordinaria e straordinaria amministrazione; - approva i bilanci preventivi e consuntivi predisposti dal Tesoriere, da sottoporre all’Assemblea; - affida a singoli componenti della Associazione, qualora lo ritenga opportuno, l’esecuzione di specifici incarichi per il perseguimento degli scopi istituzionali; - Il Consiglio può delegare al Presidente o a qualunque altro suo componente, anche disgiuntamente, alcuni dei suoi poteri di ordinaria o straordinaria amministrazione, conferendo al delegato anche la firma e la legale rappresentanza dell’associazione nell’ambito dei poteri delegati. - può deliberare la costituzione di Commissioni temporanee per lo studio di particolari problemi e lo svolgimento di specifici compiti, e può avvalersi della consulenza di esperti anche ammettendoli, di volta in volta, alle proprie riunioni; - predispone i regolamenti interni per il funzionamento degli organi della Associazione. ARTICOLO 10 Il Presidente e il vicepresidente Il Presidente presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza legale, anche di fronte a terzi ed in giudizio, coordina e garantisce la corretta attuazione di tutte le attività della Associazione.Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento e svolge le mansioni da lui o dal Comitato direttivo delegatogli. ARTICOLO 11 Il Tesoriere Il Tesoriere, è nominato dal Consiglio Direttivo e, secondo le indicazioni e nei limiti delle deleghe conferitegli dal Consiglio Direttivo, ha la responsabilità della tenuta della contabilità e della predisposizione del bilancio della Associazione.Nell’ambito dei poteri conferitigli, il Tesoriere ha la facoltà di incassare somme di qualsiasi importo e di rilasciarne ricevuta, nonché di eseguire i pagamenti necessari per l’espletamento delle finalità istituzionali, nel rispetto degli indirizzi e delle deleghe del Consiglio Direttivo.Il Consiglio Direttivo potrà determinare quali poteri attribuiti al Tesoriere potranno essere da questo esercitati con firma singola, e quali con firma congiunta con il Presidente o con altro Consigliere espressamente indicato dal Consiglio Direttivo. ARTICOLO 12 Il Segretario Il Segretario, nominato dal Consiglio Direttivo, redige i verbali delle assemblee e del Consiglio, conserva e tiene in ordine la corrispondenza, adempie ad ogni altra funzione a lui attribuita dal Consiglio. ARTICOLO 13 Recesso del Soci Il socio recedente, come il socio che per qualsiasi ragione non faccia più parte dell’Associazione, non ha alcun diritto di ordine patrimoniale né di altra natura nei confronti dell’Associazione, né potrà rivendicare compensi o restituzione di quote, statuendosi che ogni apporto è destinato ai fini associativi. ARTICOLO 14 Esercizio finanziario L’Associazione chiude il proprio esercizio finanziario al 31 dicembre di ogni anno. L’Assemblea Ordinaria, deve essere convocata per l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo entro il 30 giugno di ogni anno. ARTICOLO 15 Patrimonio Il patrimonio della Associazione è costituito dagli eventuali versamenti effettuati dai suoi componenti o da terzi a tale titolo. ARTICOLO 16 Entrate L'Associazione non ha scopo di lucro; essa trae i mezzi necessari per le sue attività attraverso:a) eventuali quote dei Soci fissate annualmente dal Consiglio Direttivo;b) da oblazioni;c) i contributi liberali da parte di enti pubblici c/o privati;e) eventuali erogazioni, donazioni o lasciti da parte di persone fisiche o giuridiche non destinate espressamente a patrimonio;d) ogni altro provento comunque conseguito o contributo comunque assegnato.L’Associazione promuove la raccolta delle risorse finanziarie al fine della predisposizione dei singoli interventi. ARTICOLO 17 Modifiche dello Statuto Le modifiche del presente Statuto potranno essere validamente adottate sia in prima che in seconda convocazione con la presenza e il voto favorevole della maggioranza dei componenti della Associazione. ARTICOLO 18 Cessazione e liquidazione Nel caso di scioglimento o messa in liquidazione della Associazione il Presidente in carica a detta data avrà i poteri per svolgere tutte le attività di natura civilistica e fiscale utili e necessari all’estinzione dell’Associazione stessa e dei relativi rapporti giuridici. Il patrimonio sarà devoluto, secondo norme, modalità e tempi stabiliti dal Consiglio Direttivo, ad altro ente o associazione avente scopi analoghi a quelli indicati nel presente Statuto.Eventuali eccedenze al momento della estinzione della Associazione, per qualunque causa essa avvenga, non potranno essere in alcun modo distribuite tra i componenti della Associazione, ma saranno devolute ad enti che abbiano finalità analoghe, secondo la normativa di legge applicabile. ARTICOLO 19 Disposizioni finali Per quanto non espressamente previsto in questo Statuto si applicano le norme del Codice Civile. Crema 10 maggio 2007 Il Segretario Il Presidente |